Primi interventi a sostegno della continuità aziendale

Primi interventi a sostegno della continuità aziendale

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquiditàˮ): primi interventi a sostegno della continuità aziendale

Studio di Cerved sugli effetti del Covid-19

In ordine alle ben preoccupanti implicazioni economiche derivanti dall’attuale situazione di conclamata emergenza pandemica appare, innanzitutto, utile segnalare lo studio elaborato da Cerved. Quest’ultimo ha il pregio di evidenziare i potenziali effetti del Covid-19 suddivisi per macro settore economico e per Regione italiana e con il quale sono proposte delle stime relative alla variazione dei ricavi per oltre 200 settori economici sulla base dei due seguenti scenari:

(i) uno scenario base”, secondo il quale l’emergenza sanitaria durerebbe fino a giugno e risulterebbero necessari due mesi per poter tornare a una situazione di normalità (dal mese di settembre rientro a livelli pre-Covid-19);

(ii) uno scenario pessimistico”, sulla base del quale l’emergenza durerebbe fino alla fine dell’anno (previsto dicembre 2020) con un effetto di sostanziale isolamento tra le diverse economie mondiali. 

Ciò premesso e sempre all’auspicato fine di fornire un tempestivo aggiornamento in ordine alle misure urgenti adottate per “Garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19” si propongono, nel seguito, alcune iniziali sintetiche considerazioni in merito agli articoli da 5 a 10 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23.

Articolo 5 Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

La previsione normativa de qua modifica l’art. 389 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, statuendo che le disposizioni inerenti il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenzafatte salve, evidentemente, le norme già entrate in vigore ai sensi del comma secondo del citato art. 389 – entreranno in vigore il 1° settembre 2021 anzichénotasi bene – il 15 agosto 2020.

Come chiarito e precisato dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnica al “Decreto Liquidità” tale differimento è giustificato dalle seguenti diverse motivazioni:

(i) la circostanza che, in un quadro economico instabile e dalle oscillazioni non fisiologiche (la crisi sostanzialmente riguarda la generalità delle attività imprenditoriali), gli indicatori della crisi potrebbero rivelarsi inadeguati, nel senso di non svolgere il concreto ruolo selettivo e strategico per il quale risultano essere stati elaborati, con il consequenziale potenziale rischio di generare financo effetti sfavorevoli;

(ii) l’indisponibilità di adeguate risorse finalizzate a ristrutturare le imprese in ottica di mantenimento della continuità aziendale potrebbe rivelarsi incompatibile con il principio, ispiratore del suddetto Codice, secondo il quale lo strumento della liquidazione giudiziale (i.e.: l’attuale fallimento) sia da considerare come extrema ratio;

(iii) la scarsa compatibilità tra uno strumento giuridico nuovo e una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori hanno necessità di percepire stabilità anche a livello normativo;

(iv) il differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza consentirà di armonizzare le relative disposizioni con la normativa, di prossima attuazione, di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese;

(v) il rinvio costituirà l’occasione per elaborare quelle modifiche e integrazioni al vigente testo normativo già invocate dalla dottrina e dalla prassi societaria e aziendalistica.

Articolo 6 “Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

L’articolo in esame declina le fattispecie – in particolare: art. 2446, commi secondo e terzo, art. 2447, art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e art. 2482-ter del Codice Civile – per le quali risultano sospesi sia gli obblighi di riduzione derivanti dal realizzo di perdite del capitale sociale sia l’operatività delle eventuali relative cause di scioglimento verificatesi (siffatte perdite e cause) nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020.

Le Relazioni (illustrativa e tecnica) precisano che la norma in oggetto risulta giustificata dalla circostanza che la pandemia da Covid-19 ha generato una situazione anomala dalla quale deriveranno effetti negativi anche nei confronti di società che prima dell’insorgere dell’emergenza sanitaria si trovavano in condizioni di stabilità economica. 

In altri più chiari termini, tale disposizione è sostanzialmente finalizzata ad evitare che gli organi amministrativi di un numero potenzialmente elevato di società possano trovarsi, in ragione di fattori evidentemente straordinari, nella alternativa condizione di dichiarare uno stato di non continuità aziendale (prendendo atto del verificarsi di una causa di scioglimento) ovvero di proseguire l’attività aziendale con il potenziale rischio di incorrere in fattispecie di responsabilità (personale e solidale) per dinamiche gestionali non attuate in ossequio e conformità ai criteri di natura conservativa disciplinati dall’articolo 2486 del Codice Civile.

Articolo 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

La disposizione in oggetto prevede che nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la valutazione delle voci rilevate nel documento contabile potrà, comunque, essere effettuata nella prospettiva della continuità aziendale al sussistere delle seguenti condizioni:

(i) dichiarata esistenza della continuità aziendale con riferimento al bilancio relativo all’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, ancorché non ancora approvato (art. 106 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18);

(ii) distinta specifica illustrazione di tale circostanza nella nota informativa (presumibilmente da intendersi quale Nota Integrativa e/o Relazione sulla gestione) anche mediante richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

I documenti esplicativi in specie emanati dal Governo chiariscono che la disposizione in commento si fonda sulla consapevolezza che la disciplina in materia di principi e criteri di redazione del bilancio risulta applicabile ad un contesto fisiologico e non patologico, con la conseguenza che una rigorosa applicazione di detti principi e criteri imporrebbe a numerose società di redigere il bilancio del corrente esercizio (rectius: dell’esercizio in corso al 2020) secondo modalità differenti dal going concern.

Al riguardo è di tutta evidenza che non potranno usufruire del beneficio di cui sopra le società in difetto della prospettiva della continuità aziendale già con riferimento all’esercizio chiuso antecedentemente la data del 23 febbraio 2020.

 Articolo 8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Tale disposizione normativa statuisce la disapplicazione degli articoli 2467 (“Finanziamenti dei soci”) e 2497-quinquies (“Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”) del Codice Civile per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto e il 31 dicembre 2020.

Consequenzialmente il rimborso dei finanziamenti erogati nell’indicato lasso temporale alla società dai soci, ovvero alla società controllata da chi esercita attività di direzione e coordinamento, non risulterà postergato rispetto alla soddisfazione degli altri (terzi) creditori.

Nelle Relazioni esplicative è precisato che la finalità della disposizione in oggetto è quella di incentivare il coinvolgimento della compagine societaria in ordine all’accrescimento dei flussi di finanziamento all’attività d’impresa.

Articolo 9 Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

L’articolo de quo introduce specifiche misure aventi ad oggetto le procedure di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione, promosse in epoca antecedente al palesarsi dell’emergenza epidemiologica, al fine di contenere la prospettiva di un loro potenziale insuccesso e le conseguenti ricadute negative sui complessi imprenditoriali e sull’occupazione.

Le misure non si estendono agli accordi relativi a piani attestati di risanamento ex art. 67, comma terzo, lettera d), della Legge Fallimentare, per i quali varranno i principi generali in materia contrattuale: a titolo esemplificativo, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero una nuova attestazione che tenga conto delle mutate circostanze.

Per evitare i potenziali effetti negativi che potrebbero intervenire, sul complessivo tessuto economico, dalla improcedibilità o dalla risoluzione di procedure finalizzate alla conservazione della continuità aziendale, il decreto interviene concedendo un allungamento dei termini previsti dalla Legge Fallimentare; il tutto, come evidente, nell’intento di favorire la positiva conclusione delle citate procedure.

Le proroghe possono essere così sintetizzate:

(i) ai concordati preventivi e agli accordi di ristrutturazione già omologati, che hanno scadenza di esecuzione nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, saranno concessi sei mesi in più per la conclusione dell’esecuzione stessa;

(ii) per le medesime “procedure” pendenti al 23 febbraio 2020, non ancora omologate, esiste la possibilità di ottenere un nuovo termine (non superiore a novanta giorni) per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;

(iii) per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, pendenti al 23 febbraio 2020, viene introdotta la possibilità di proporre un differimento (fino a sei mesi) dei termini di esecuzione della “procedura”, depositando la documentazione che giustifichi tale richiesta di modifica;

(iv) il termine assegnato ai concordati con riserva, e quello previsto agli accordi di ristrutturazione in base all’art. 182-bis, comma 7, della Legge Fallimentare, può essere prorogato, su istanza del debitore da depositare prima della scadenza, fino a 90 giorni (anche se risulta pendente istanza di fallimento). L’istanza necessita di un riferimento agli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in corso e si tratta di una proroga che il Tribunale può concedere, se si basa su concreti e giustificati motivi, dopo aver acquisito il parere del commissario giudiziale.

Articolo 10 Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

L’articolo in commento statuisce l’improcedibilità di tutti i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza depositati nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020: essendo il riferimento normativo esplicitamente relativo alla crisi regolata dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese ex d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 ne risultano escluse le grandi imprese ex Decreto 23 dicembre 2003 n. 347 (cosiddetto “Decreto Marzano”).

La norma prevede, altresì, che l’improcedibilità non opera quando l’istanza è presentata dal Pubblico Ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all’art. 15, comma ottavo, della Legge Fallimentare. La ratio dell’esclusione è ravvisabile nell’intendo del legislatore di reprimere condotte che abbiano rilevanza penale e che causerebbero un danno ai creditori.

Le due Relazioni chiariscono che la finalità della norma è, da un lato, quella di sollevare gli Organi amministrativi delle società dalla pressione derivante dalle istanze di fallimento dei creditori e dalla scelta di presentare istanza di fallimento in proprio, in un quadro in cui lo stato di insolvenza si presume causato da fattori esogeni e straordinari; dall’altro, quella di contenere un crescente flusso di domande giudiziali in una situazione in cui i tribunali affrontano difficoltà operative e di funzionamento.

Precisano, altresì, che l’improcedibilità si estende alle domande di fallimento presentate dagli imprenditori in proprio, i quali saranno conseguentemente esenti da responsabilità civile e, sebbene non espressamente previste, da quella penale inerente l’aggravamento del dissesto. 

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