Misure in favore del settore alberghiero

Misure in favore del settore alberghiero

Misure in favore del settore alberghiero – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancioˮ)

Tra i diversi provvedimenti di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previsti nel recente d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto “Decreto Rilancio”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – meritano indubbio interesse alcune disposizioni normative specificamente riguardanti il settore alberghiero.

Credito d’imposta per i canoni di locazione sostenuti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020

Innanzitutto, con l’art. 28 (“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”), commi 1 e 3, viene statuito che alle strutture del settore alberghiero (da intendersi quali alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali) spetti, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, un credito d’imposta:

(i) nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, di interesse turistico;

(ii) nella misura del 30 per cento dei relativi medesimi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi almeno di un immobile ad uso non abitativo sempre destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, di interesse turistico.

Condizione necessaria (art. 28, comma 5) affinché i soggetti locatari possano fruire di detto credito d’imposta è:

(i) l’avvenuta diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo, aprile e maggio) di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Per la determinazione del fatturato o dei corrispettivi dovrebbero rilevare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con Circolare Ministeriale 13 aprile 2020 n. 9/E, § 2.2.5;

(ii) l’effettivo pagamento dei canoni nel periodo d’imposta 2020: il credito d’imposta è, difatti, commisurato all’importo versato con riferimento a ciascuna delle citate mensilità di marzo, aprile e maggio 2020.

Tale credito d’imposta risulta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni e non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini I.Re.S. e al valore della produzione ai fini I.R.A.P.

Bonus vacanze

Tramite l’art. 176 (“Tax credit vacanze”) è stato, poi, riconosciuto un credito per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive – per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 – in favore di soggetti dotati di specifici requisiti (nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 40.000,00).

Orbene, per quanto di nostro interesse tale credito – attribuito nella misura massima di euro 500 per nucleo familiare (euro 300,00 nel caso di nucleo composto da due persone, euro 150,00 ove vi sia una sola persona) – è spettante a condizione che tali spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa, documentate da fattura elettronica o da un documento commerciale che individui il codice fiscale del beneficiario e, infine, che non siano corrisposte per il tramite di piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in questione è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi – e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

Esenzione prima rata IMU 2020

Il successivo art. 177 (“Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico”) del citato decreto legge prevede l’esenzione dalla prima rata della corrente annualità del versamento dell’I.M.U., in scadenza il 16 giugno 2020, su immobili, tra l’altro, classificati nella categoria catastale D/2 Alberghi e pensioni (con fini di lucro)a condizione, tuttavia, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Fondo turismo

Infine, al precipuo scopo di sostenere il settore turistico mediante specifiche e distinte operazioni di mercato l’art. 178 (“Fondo turismo”) del Decreto in oggetto dispone l’istituzione di un fondo – con una dotazione di euro 50 milioni per il 2020, incrementabile a 100 milioni per il 2021 – finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, in funzione dell’acquisto, della ristrutturazione e della valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

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