Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Misure a sostegno della liquidità delle imprese – Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquiditàˮ)

Nell’ambito delle diverse misure adottate per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si rivela utile segnalare che l’ormai noto d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 – ha previsto, tra l’altro, una serie di provvedimenti normativi volti a confermare e rafforzare quanto in precedenza statuito in merito all’accesso al credito delle imprese, dall’art. 49 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, alla data odierna abrogato e sostituito dall’art. 13 del citato d.l. 23/2020.

Garanzia “Fondo Centrale di Garanzia per le PMIˮ

Con particolare riferimento alle PMI nonché alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, occorre appunto richiamare l’art. 13 del d.l. n. 23/2020, il quale ha ulteriormente modificato, fino al 31 dicembre 2020, la disciplina inerente al “Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”.

In specie, nel provvedimento normativo in commento viene statuito che la garanzia di cui al citato Fondo viene concessa a titolo gratuito – con una copertura variabile tra il 90 e il 100 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria e con una durata massima di 72 mesi – in favore di ciascun beneficiario con un numero di dipendenti non superiore a 499 per un importo massimo di 5 milioni di euro e, comunque, in misura non superiore, alternativamente, al:

  • doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile (compresi oneri sociali e costo del personale solo formalmente a libro paga di subcontraenti) o, per le società costituite dal 1 gennaio 2019, al doppio della spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività;
  • 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
  • fabbisogno per costi del capitale d’esercizio e per costi d’investimento nei successivi 18 mesi per le PMI (i.e., soggetti che “occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EURex d.m. 18 aprile 2015) e nei successivi 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, da attestarsi con autocertificazione.

Al riguardo, occorre precisare che mentre e nonostante la norma affermi la sussistenza di requisiti di automatismo, gratuità e assenza di valutazione in ordine alla concessione della garanzia de qua per finanziamenti fino a euro 25.000,00 – nel senso, cioè, che non occorre che gli istituti bancari garantiti attendano il placet del Fondo di garanzia, altrimenti tenuto ad una preliminare istruttoria – ciò non sembrerebbe far ritenere che analogo automatismo sussista per la relativa erogazione da parte dei medesimi istituti. 

In ordine alla richiesta di garanzia su siffatta tipologia di finanziamenti (importo sino a euro 25.000,00) il MISE ha predisposto apposito Modulo, disponibile sul proprio sito internet.

Le garanzie di cui supra sono, peraltro, ammesse su operazioni di rinegoziazione del debito (a condizione che sia concesso un credito aggiuntivo alle imprese) e potranno essere allungate per i finanziamenti che beneficiano della sospensione delle rate accordate (ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18) dalla banca finanziatrice.

Inoltre, sarà possibile innalzare la garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall’emergenza da Covid-19 nonché cumulare tale misura con altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti in determinati settori (ad esempio, in quello turistico-alberghiero).

Tra i soggetti ammessi al Fondo di garanzia per le PMI figurano anche i beneficiari che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, e quelli ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, purché l’avvio della relativa procedura sia successivo al 31 dicembre 2019.

Restano, invece, esclusi dall’accesso al Fondo di garanzia i soggetti che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria.

Garanzia SACE S.p.A.

Ove i soggetti destinatari della garanzia sin qui esaminata dovessero aver esaurito la loro capacità di accesso al relativo Fondo, potranno fruire dell’ulteriore garanzia rilasciabile da SACE S.p.A. in favore di tutte le categorie di impresa.

Orbene, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del d.l. n. 23/2020 anche la concessione di tale garanzia risulta subordinata a una serie di condizioni:

  • la durata dei finanziamenti per i quali viene rilasciata non deve eccedere i 6 anni;
  • al 31 dicembre 2019 l’impresa non rientrava tra le “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • l’ammontare del prestito, assistito da garanzia, può raggiungere un importo massimo pari al maggior valore tra il 25 per cento del fatturato dell’impresa relativo al 2019 (fatturato attestato dal bilancio – ed allora forse da intendersi melius quale ammontare dei ricavi – ovvero dalla dichiarazione fiscale, presumibilmente da considerarsi quale Modello I.V.A.) e il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi sempre all’anno 2019.

La garanzia de qua trova applicazione sulla base delle seguenti tre distinte percentuali di copertura del prestito, calcolate sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato:

  1. 90 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 
  2. 80 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia; 
  3. 70 per cento dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

In relazione ai suddetti limiti – come precisato dalla Relazione illustrativa al Decreto – si cumulano i prestiti garantiti da SACE S.p.A. o supportati da altra garanzia pubblica. 

Qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini del calcolo si considerano tutte le imprese appartenenti al gruppo e, con riferimento all’importo massimo garantito, le imprese del gruppo con sede in Italia.

La procedura di accesso alla garanzia di SACE S.p.A. risulta essere semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro), in quanto subordinata unicamente al placet del soggetto erogatore del finanziamento, mentre per i soggetti di maggiori dimensioni risulta necessaria l’approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In conclusione non può non osservarsi che, nonostante l’assoluta urgenza che ha ispirato le norme qui in commento, la loro concreta attuazione sta richiedendo una necessaria attività di coordinamento tra i soggetti coinvolti, come pure l’adozione di complesse procedure operative che, verosimilmente, non sembrano consentire l’immediata erogazione dei prestiti in questione.

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