
Credito d’imposta per i canoni di locazione
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo
e affitto d’azienda – Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto Rilancioˮ)
Nuovo credito d’imposta a più ampio raggio
La disposizione normativa contenuta nell’art. 28 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 – prevede un credito d’imposta pari al 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di attività di lavoro autonomo.
A differenza del bonus previsto dall’art. 65 del precedente d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”) – limitato ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – la nuova agevolazione interessa, ora, una platea più ampia di soggetti includendo, altresì, tutti gli immobili a uso non abitativo locati, anche condotti in leasing.
Requisiti soggettivi
Il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (i.e.: 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi – con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 – di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente; per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale la contrazione va verificata con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.
Le strutture alberghiere e agrituristiche possono beneficiarne indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione si applica, inoltre, agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa – quindi nella Dichiarazione dei redditi 2021 per l’anno 2020 – ovvero in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni mensili.
L’art. 122 del “Decreto Rilancio” dispone – in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto a tale credito d’imposta di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, della cessione anche parziale dello stesso credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Irrilevanza ai fini fiscali
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito (ai fini I.R.Pe.F./I.Re.S.) e del valore della produzione (ai fini I.R.A.P.); non rileva, altresì, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’art. 61 del d.P.R. 22 ottobre 1986, n. 917 (“Testo Unico delle Imposte sui Redditi”) e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui al successivo art. 109, comma 5, del medesimo decreto.
Divieto di cumulo
La parziale sovrapposizione, in capo ad alcuni soggetti, del beneficio in commento con il credito d’imposta ex art. 65 del “Decreto Cura Italia” ha indotto il legislatore ad introdurre l’espresso divieto di cumulo in relazione ai canoni di locazione del mese di marzo.