ABI-SACE – Operatività “Garanzia Italia”

ABI-SACE – Operatività “Garanzia Italia”

ABI-SACE – Operatività “Garanzia Italia” – Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquiditàˮ)

Sempre con riguardo ai provvedimenti governativi volti a favorire l’accesso al credito delle imprese, di cui al d.l. 8 aprile 2020, n. 23, si segnala che l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) e SACE S.p.A. hanno concordato le modalità operative e i termini di concessione delle garanzie, da parte di quest’ultima, a beneficio degli istituti di credito che emetteranno i finanziamenti.

Avvio operatività “Garanzia Italia”

Segnatamente, con apposito Comunicato stampa diffuso lunedì sera SACE e A.B.I. hanno annunciato l’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia”, il nuovo strumento straordinario per sostenere, attraverso la garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle attività economiche e d’impresa danneggiate dall’emergenza Covid-19, come previsto dal d.l. n. 23/2020.

Modalità del rilascio delle garanzie in favore delle banche

Il rilascio delle garanzie a favore delle banche avverrà online attraverso il Portale dedicato “Garanzia Italia” sviluppato da SACE (www.sacesimest.it/garanziaitalia), dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevi. 

Ad esempio – si legge nel Comunicato stampa – per la “procedura semplificata” (dedicata alle imprese con fatturato in Italia inferiore a 1,5 miliardi di euro e con numero di dipendenti, sempre in Italia, inferiore a 5.000) e per tutti i finanziamenti di importo fino a 375 milioni di euro, il rilascio delle garanzie avverrà entro 48 ore.

Simulatore

Oltre al Portale Garanzia Italia” dedicato alle banche, viene messo a disposizione un simulatore che offre – a seguito dell’inserimento di alcuni parametri economici e finanziari dell’azienda relativi al bilancio 2019 – una prima indicazione dell’importo finanziabile e delle diverse tipologie di garanzie previste dal “Decreto Liquidità”.

In particolare, dovranno essere riportati i seguenti dati:

  • importo del fatturato;
  • importo del fatturato in Italia;
  • numero dei dipendenti;
  • numero dei dipendenti in Italia;
  • costo del personale sostenuto;
  • costo del personale sostenuto in Italia.

Dovrà, altresì, essere specificato se l’azienda è una “PMI” secondo i criteri definiti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE e se la stessa fa parte di un gruppo industriale.

Nella stessa pagina web vengono, inoltre, rese disponibili tutte le principali informazioni per imprese e banche, incluso il disciplinare per gli istituti di credito contenente le modalità operative e di accreditamento al Portale “Garanzia Italia”.

Condizioni per l’ottenimento della garanzia SACE

Si ricorda, come invero ben noto, che ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 23/2020, la garanzia concessa da SACE, sino al 31 dicembre 2020, non è gratuita [il comma 2, lett. e), stabilisce l’ammontare delle commissioni annuali] e viene rilasciata a condizione che il finanziamento:

  • sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra

il 25 per cento del fatturato del beneficiario nel 2019, come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale;

il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio.

La garanzia varia dal 70 al 90 per cento a seconda delle dimensioni dell’impresa e, giova ricordare, viene concessa a condizione, tra l’altro, che il soggetto beneficiario assuma l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali [comma 2, lett. l)] e che il finanziamento “garantito” sia destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante relativi ad attività imprenditoriali localizzate in Italia [comma 2, lett. n)].Il Comunicato stampa ricorda, infine, che “le banche dovranno effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria”.

Share on linkedin
Linkedin

Condividi