Sospensione versamenti tributari

Sospensione versamenti tributari

Sospensione di versamenti tributari e contributivi – Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto “Decreto Liquiditàˮ)

Differimento generalizzato dei termini di versamento, tributari e contributivi, relativi ai mesi di marzo e aprile 2020

Con l’auspicio di fornire un tempestivo utile aggiornamento in merito alle ulteriori misure fiscali adottate per contrastare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, segnaliamo che il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”) – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94, di ieri 8 aprile 2020, ma disponibile solo da stamane – ha previsto, tra l’altro, un generalizzato differimento dei versamenti tributari e contributivi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 – in scadenza, rispettivamente, il 16 aprile e 18 maggio – a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa, purché sussistano determinati requisiti infra indicati.

Tipologie di versamenti sospesi

Segnatamente, l’art. 18 del citato decreto legge ha disposto la sospensione dei versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

 – all’Imposta sul Valore Aggiunto;

 – ai contributi previdenziali e assistenziali (senza alcuna distinzione tra quota a carico del datore di lavoro e quota a carico del dipendente) e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

La norma prevede che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Requisito della contrazione del fatturato o dei corrispettivi

Al fine di poter usufruire di tale beneficio deve sussistere il requisito della contrazione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente; contrazione variabile in funzione delle dimensioni dell’impresa, e segnatamente:

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019), è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33 per cento;

per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a euro 50 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019), è richiesta una contrazione pari almeno al 50 per cento.

Dalla lettura della disposizione in commento si evince, infine, che il riferimento a ciascun mese è autonomo; in altre e più precise parole, il contribuente potrebbe aver subìto una contrazione del fatturato o dei corrispettivi in entrambi i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente (nel qual caso il differimento riguarderebbe entrambi i mesi), oppure potrebbe aver subìto una contrazione in uno solo dei due mesi interessati (solo marzo ovvero solo aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese interessato dalla avvenuta riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria 

Da ultimo, si segnala che il comma 8 dell’art. 18 di tale d.l. n. 23/2020 prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 61 del precedente d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) – in materia di sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria – qualora per dette imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti supra indicati in merito alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

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